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29. PERIZIE TECNICHE MEDICO LEGALI

  copyright VINCENZO FABROCINI  - IVA 009.587.600.84  

     Specialista in Medicina legale e delle Assicurazioni 

     LO STUDIO OFFRE LIBRI, FLOPPY,  CD, DISPENSE ,E MAIL DIDATTICHE.

 

         LE PERIZIE TECNICHE MEDICO LEGALI

         
   Sono NECESSARIE per i PAZIENTI,

cui la Costituzione garantisce il Diritto alla Salute,

sia che essi si curino con la Medicina Ufficiale,  Convenzionale,

come con le Medicine Non Convenzionali,

cosiddette collaterali o alternative.


                          Queste perizie tecniche

documentano la volontà del paziente,

che chiede  di essere curato con tecniche

anche se non ufficiali,          

e la correttezza del medico

che gli ha esposto le soluzioni possibili

nel suo caso

- quella ufficiale reale e quella non ufficiale

richiesta dal paziente stesso. 

Detta situazione volitiva reciproca

è comprovata dal cosìddetto

CONSENSO INFORMATO,

firmato dal medico stesso e dal paziente. 

 

 

  

 

LE PERIZIE SONO NECESSARIE per i MEDICI,

 che curano con le Medicine non Ufficiali.    

Perchè documentano  la legittimità del loro comportamento professionale e la mancanza di colpa

 lieve o grave, nel caso di avviso giudiziale di comparizione o di rinvio a giudizio per imperizia, negligenza e imprudenza agli atti.

  


      Un medico può scivolare per i seguenti errori

                       nella colpa causata da:

1.   Negligenza: non avere soddisfatto i parametri della professione medica ufficiale e (peggio!) non avere in mano il cosiddetto consenso informale cautelativo firmato dal paziente e dal medico stesso. 

2.   Imprudenza: avere prescritto un rimedio omeopatico in una caso clinico in cui la medicina ufficiale avrebbe dato esiti positivi; peggio, nel caso che la cura di tipo omeopatico o altra cura non ufficiale abbia dato esiti nulli o addirittura negativi, gettando le basi per una colpa grave.

3.   Imperizia: avere esercitato una medicina non convenzionale senza avere le basi teoriche e pratiche - ben documentate - per l'esercizio della pratica stessa, che non viene insegnata in Università, né praticata negli ospedali, ma solo pubblicizzati da corsi di tipo farmaceutico messi in atto da associazioni private.

 Ricordiamo che la normativa in atto vieta in modo severo ogni tipo di pubblicità omeopatica al medico iscritto all'albo che esercita "a latere" l'omeopatia o altra medicina non convenzionale. 

 



      Sono infine NECESSARIE per i NON-MEDICI, 

diplomati, che operano nel   campo della Salute e del Benessere, cioè in attività nè sanitarie né parasanitarie,  

 come NATUROPATI e METODICHE SIMILARI NON CONVENZIONALI.

 Non essendo medici laureati e iscritti ad un Albo professionale possono essere incriminati per esercizio abusivo di una professione i sensi dell''Art. 348 c.p. per il quale si procede d'ufficio. Non è consentito l'arresto,

Possono documentare uno stato di legittimità, di fatto e di diritto, della propria professionale attività, esplicata come esperto della salute: operatore in servizi  vari alla persona, essendo diplomato e\o qualificato in discipline comprese in scienze umane e in scienze sociali.

Può essere utile, per esempio, già avere agli atti nel proprio Studio di lavoro   (sia nel caso di accesso dei N.A.S, sia nel caso di accesso di Ispettori Tecnici Ufficio Igiene USL), una Relazione Medico Legale cosiddetta "cautelativa" opportuna.

 

Possono documentare uno stato di legittimità, di fatto e di diritto, della propria professionale attività,

esplicata come esperto della salute:

operatore in servizi  vari alla persona,

essendo diplomato e\o qualificato

 in discipline comprese in scienze umane e in scienze sociali.

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IL LETTORE INTERESSATO A UNA PERIZIA TECNICA MEDICO LEGALE

APPROFITTI della PROFESSIONE

  DEL SOTTOSCRITTO

 

MI CONSULTI SUBITO IL LETTORE

CHE SENZA SAPERLO

HA DEI PROBLEMI

con la legge (art.c.p.348)

esercizio abusivo di una professione

 

MI MANDI UNA E-MAIL versando 30.00 €uro sul c\c postale  n.26453126 intestato al prof.dott. FABROCINI   (coordinate Z (CIN) \ 07601 (ABI) \ 10500 (CAB).

  

 

 

 

 

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